Matteo Martini Architetto

Atelier di Architettura

Il blog nasce per condividere con voi consigli per rendere piacevole la vostra ristrutturazione e avere aggiornamenti del mondo dell’architettura e dell’interior design.

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Devi ristrutturare casa e intendi fare delle modifiche alla planimetria spostando pareti interne? Allora questo articolo fa al caso tuo! Ricorda che presentare una pratica in comune, ti dà accesso alle detrazioni fiscali sulle spese che sosterrai.

Quando si parla di lavori edilizi in Italia, uno degli aspetti più importanti da comprendere è la tipologia di pratica edilizia necessaria per avviare un progetto di ristrutturazione o manutenzione del proprio immobile. Una delle pratiche più utilizzate, soprattutto per interventi di piccola entità che non incidono sulla struttura dell’immobile, è la CILA, o Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.

Nel contesto delle normative edilizie italiane, l’articolo 6-bis del Decreto Legislativo 380/2001 gioca un ruolo fondamentale nel definire quando e come utilizzare la CILA, semplificando l’avvio di lavori che riguardano opere di manutenzione straordinaria. In questo articolo, esploreremo la CILA in base a questo specifico articolo e come si applica ai lavori edilizi.

La CILA, prevista dall’articolo 6-bis del D.Lgs. 380/2001, è una pratica edilizia fondamentale per i lavori di manutenzione straordinaria che non alterano la struttura dell’edificio. È uno strumento utile che semplifica e accelera l’avvio dei lavori, senza la necessità di permessi complessi, purché vengano rispettate le normative locali.

Se stai pianificando lavori di ristrutturazione che rientrano sotto questa categoria, contattaci per ricevere un preventivo gratuito e ti guideremo nella redazione della documentazione e nell’interazione con il Comune. In questo modo, potrai portare avanti il tuo progetto in modo regolare e senza intoppi burocratici.

Esempio di elaborati grafici di una CILA

Mi raccomando, questa è una guida generale, per cui se volete una valutazione approfondita del vostro immobile, scriveteci per un’analisi di fattibilità.

Cos’è la CILA?

a CILA è una pratica edilizia che consente di avviare lavori di manutenzione straordinaria senza dover ottenere un vero e proprio permesso di costruire, purché non siano previsti interventi che alterano la volumetria, la destinazione d’uso o l’aspetto esteriore dell’edificio. La CILA è prevista dal Decreto Legislativo n. 380/2001, il Testo Unico dell’Edilizia, e deve essere presentata dal tecnico competente in materia (architetto, ingegnere o geometra) all’autorità comunale competente.

Con l’articolo 6-bis, introdotto nel 2009, sono stati stabiliti dei criteri ben precisi per quanto riguarda l’utilizzo della CILA. Vediamo dunque le caratteristiche principali di questa pratica, quando è necessaria, e cosa cambia con l’articolo 6-bis del D.Lgs. 380/2001.

L’articolo 6-bis del Decreto Legislativo 380/2001 stabilisce che la CILA può essere presentata per interventi di manutenzione straordinaria che non richiedono il permesso di costruire, ma che necessitano comunque di un controllo da parte del Comune. L’introduzione di questo articolo ha semplificato la procedura per i lavori che riguardano modifiche interne, senza alterare la struttura e l’aspetto esteriore dell’edificio.

In particolare, la CILA ai sensi dell’art. 6-bis è un tipo di comunicazione che si può presentare per i seguenti interventi:

  • Interventi di manutenzione straordinaria che non comportano modifiche strutturali importanti, come la realizzazione di nuove divisioni interne, il rifacimento degli impianti, o la sostituzione degli infissi.
  • Ristrutturazione interna di spazi esistenti, come la modifica della distribuzione degli ambienti interni.

Questi lavori devono essere asseverati da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) che attesta la conformità dei lavori alle normative edilizie e urbanistiche locali. La pratica non necessita di un permesso di costruire, ma va comunque notificata al Comune tramite la CILA.

Quali Lavori Possono Essere Effettuati con la CILA?

La CILA ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. 380/2001 è destinata a lavori di manutenzione straordinaria, ma non tutte le opere edilizie possono essere realizzate con questa pratica. Ecco alcuni esempi di interventi che rientrano sotto la CILA:

  1. Ristrutturazione di interni: La modifica o la creazione di nuovi ambienti, come la demolizione di tramezzi non portanti, la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi impianti.
  2. Frazionamento o fusione di più unità immobiliari: Può essere effettuato per frazionare un immobile in più unità immobiliari o fondere più unità in una sola, a condizione che non venga aumentato il volume dell’edificio.
  3. Sostituzione di infissi e serramenti: Cambiare finestre, porte, o persiane, senza modificare la struttura muraria, può essere fatto con la CILA.
  4. Installazione di impianti: Come il rifacimento di impianti elettrici, idraulici o di riscaldamento, sempre che non comportino modifiche strutturali significative.

Come si Presenta la CILA?

La presentazione della CILA segue una procedura abbastanza semplice, ma che richiede comunque attenzione e precisione. Ecco i principali passaggi per presentare una CILA ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs. 380/2001:

1. Scelta del tecnico abilitato: Un professionista abilitato (come un architetto, un ingegnere o un geometra) deve redigere la relazione tecnica e asseverare che i lavori siano conformi alle normative edilizie e urbanistiche.

2. Preparazione della documentazione: La documentazione necessaria per la CILA include la verifica della conformità dell’immobile all’ultimo stato dichiarato in comune (che lo stato di fatto corrisponda all’ultima planimetria depositata in comune), gli elaborati tecnici rappresentanti lo stato di fatto, di progetto e di confronto dei lavori, la relazione tecnica asseverata, fotografie dello stato attuale dell’edificio e, in alcuni casi, la dichiarazione di conformità degli impianti.

3. Presentazione al Comune: Una volta preparata tutta la documentazione, la CILA deve essere presentata al Comune di competenza.

4. Inizio dei lavori: Una volta che la CILA è stata protocollata dal Comune, i lavori possono cominciare. Non è necessario attendere un’autorizzazione esplicita, ma il tecnico deve comunicare formalmente la data di inizio lavori.

5. In corso d’opera: Se si dovessero apportare delle modifiche al progetto, queste vanno tempestivamente comunicata in comune.

6. Fine dei lavori: Una volta che i lavori sono terminati, bisogna presentare la variazione catastale (DOCFA) all’Agenzia delle Entrate ufficio Catasto e la pratica di Fine Lavori in comune.

Differenze tra CILA e Altri Permessi Edilizi

È importante non confondere la CILA con altre pratiche edilizie, come il Permesso di Costruire o la SCIA. La CILA si differenzia da queste pratiche per la sua semplicità e la possibilità di avviare i lavori senza una lunga attesa. Tuttavia, non tutte le opere possono essere realizzate con la CILA: ad esempio, interventi che riguardano l’aumento della volumetria, modifiche strutturali importanti o cambi di destinazione d’uso richiedono il permesso di costruire o la SCIA.

Conclusioni

La CILA rappresenta una procedura fondamentale per chi intende effettuare lavori di ristrutturazione senza intoppi burocratici. Affidarsi a un tecnico esperto permette di evitare problemi e di garantire che l’intervento venga svolto nel pieno rispetto delle normative. Se hai in programma una ristrutturazione, contattaci per un preventivo gratuito e per verificare se la CILA è necessaria per il tuo progetto o meno.

Spero che l’articolo ti sia stato utile, nel caso fammelo sapere nei commenti o sulla nostra pagina Instagram.

A presto,

Arch. Matteo Martini

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